Ordinanza — n. 1372/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICAN MARIUS nato il 10/09/1983 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Stoican Marius ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 12 dicembre 2022 dal Tribunale di Milano in relazione a reati di furto aggravato commessi in Pioltello il 23 novembre 2022 con recidiva reiterata e specifica; considerato che il motivo di censura (mancanza di condizione di procedibilità) è manifestamente infondato, essendo in atti le querele proposte dagli autisti dei Tir dai quali è stato sottratto parte del carico; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1372/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186/2000);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICAN MARIUS nato il 10/09/1983 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Stoican Marius ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 12 dicembre 2022 dal Tribunale di Milano in relazione a reati di furto aggravato commessi in Pioltello il 23 novembre 2022 con recidiva reiterata e specifica; considerato che il motivo di censura (mancanza di condizione di procedibilità) è manifestamente infondato, essendo in atti le querele proposte dagli autisti dei Tir dai quali è stato sottratto parte del carico; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il stensore Il Pre