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Ordinanza — n. 1367/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1367/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTIMALLI FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 21/08/1964 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SIERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Pintimalli Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 28 aprile 2022 all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Vibo Valentia, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in San Calogero il 1 agosto 2021; considerato che i motivi di censura (vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e in generale al trattamento sanzionatorio) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in San Calogero il 1 agosto 2021; considerato che i motivi di censura (vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e in generale al trattamento sanzionatorio) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena pena minima individualizzazione della commisurazione penale sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTIMALLI FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 21/08/1964 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SIERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Pintimalli Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 28 aprile 2022 all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Vibo Valentia, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in San Calogero il 1 agosto 2021; considerato che i motivi di censura (vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e in generale al trattamento sanzionatorio) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); rilevato che la pena irrogata, ferma restando la motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale il ricorso si confronta solo apparentemente, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 n