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Ordinanza — n. 1366/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1366/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1366/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHADID ACHRAF (CUI 05GCP7Q) nato il 24/08/1995 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOetrEnutsecattErPartt udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO i Motivi della decisione Considerato che Chadid Achraf ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe c:on la quale è stata rideterminata la pena ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art.110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Trofarello il 5 gennaio 2022; considerato che l'esponente lamenta omessa applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. ma che si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'arti, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1366/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. in ordine al reato di cui all'art.110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Trofarello il 5 gennaio 2022; considerato che l'esponente lamenta omessa applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. ma che si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'arti, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103.

Parole chiave

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deposizioni attendibili altri capi d'accusa confessione gravi addebiti penali obbligo di testimoniare responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHADID ACHRAF (CUI 05GCP7Q) nato il 24/08/1995 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOetrEnutsecattErPartt udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO i Motivi della decisione Considerato che Chadid Achraf ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe c:on la quale è stata rideterminata la pena ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art.110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Trofarello il 5 gennaio 2022; considerato che l'esponente lamenta omessa applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. ma che si tratta di ricorso inammissibile ai sensi dell'art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall'arti, comma 62, legge 23 giugno 2017, n.103.

A seguito della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 27452201;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 27319401; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 27285301; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 27375501). Anche da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 27817001;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 27296901). considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il COL I e t e/Stensore