Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of arguments regarding omitted recidivism exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of critical analysis regarding the omission of recidivism exclusion. The appellant argued that the lower court failed to critically evaluate the arguments presented in the appeal judgment concerning the omission of recidivism. The court rejected this claim by citing established principles requiring such critical analysis, ruling that the procedural defect was not substantiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the complaint regarding the omission of recidivism exclusion lacks a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARAHTE ABDELHAK nato il 10/04/1965 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SIERRAO;Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Farahte Abdelhak ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 la pronuncia emessa il 14 luglio 2022 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Torino in relazione a reato commesso in Torino il 27 aprile 2022 con recidiva reiterata, specifica e i nfraq u inquen na le; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione in merito all'omessa esclusione della recidiva) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata a pag.4 (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, ciep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 nove