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Ordinanza — n. 1364/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding confiscation of drug trafficking profits under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court correctly applied confiscation rules for drug trafficking profits without the limitations applicable to minor offenses. Since the seized items constituted illicit profits, the specific exemption for unavailable goods did not apply, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 240 c.p.; Art. 73, comma 7-bis, D.P.R. 309/1990: Confiscation of illicit profits from drug trafficking is not subject to the limitation for unavailable goods when such profits are actually seized, making the appeal inadmissible.

Parole chiave

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confiscation of illicit profits drug trafficking offenses cassation appeal inadmissibility DPR 309/1990 limitations procedural costs award identificazione forense responsabilità penale falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Art. 240 c.p.
9 ottobre 1990, n.309 commesso in Bovolone il 12 aprile 2022; considerato che il provvedimento impugnato ha correttamente disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 cod.
Art. 73, comma 7-bis, D.P.R. 309/1990
L'art. 73, comma 7-bis, Lu.
Art. 85 bis D.P.R. 309/1990
Corte cost. n. 186/2000
art. 240 cod. pen
9 ottobre 1990, n.309 commesso in Bovolone il 12 aprile 2022; considerato che il provvedimento impugnato ha correttamente disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., e non già ai sensi dell'art.240 bis cod.
articolo 85 bis d.P.R. 309/90
Nella specie, dunque, la confisca disposta non è soggetta alla limitazione di cui all'articolo 85 bis d.P.R. 309/90.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUINATE AZIZ nato il 10/06/1997 avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SIERRAO; if Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Laouinate Aziz ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione al reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti di cui agli artt.110, 99, 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.12. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Bovolone il 12 aprile 2022; considerato che il provvedimento impugnato ha correttamente disposto la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., e non già ai sensi dell'art.240 bis cod. pen.

Nella specie, dunque, la confisca disposta non è soggetta alla limitazione di cui all'articolo 85 bis d.P.R. 309/90. L'art. 73, comma 7-bis, Lu. Stup. prevede analoga limitazione allorché non sia possibile la confisca delle cose che sono profitto o prodotto del reato. Quando manchi la disponibilità di siffatte cose, sarà possibile disporre la confisca per equivalente quante volte non si proceda per l'ipotesi lieve di reato. Ma nel caso specifico, il Giudice di merito ha ineccepibilmente disposto la confisca di cose che costituiscono profitto dei contestati reati di cessione di sostanza stupefacente; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 sten