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Ordinanza — n. 1361/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1361/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCERA ANTONINO nato a FIRENZE il 03/04/1977 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Lucera Antonino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 3 maggio 2021 dal Tribunale di Palermo, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Palermo il 20 febbraio 2021; considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e vizio di motivazione su recidiva, circostanze attenuanti generiche e misura della pena) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1361/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Palermo il 20 febbraio 2021; considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e vizio di motivazione su recidiva, circostanze attenuanti generiche e misura della pena) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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perizia medica superata parzialità dell'esperto prove inattendibili censura dell'apprezzamento delle prove mezzi di prova medici nuova perizia psichiatrica
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCERA ANTONINO nato a FIRENZE il 03/04/1977 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Lucera Antonino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 3 maggio 2021 dal Tribunale di Palermo, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Palermo il 20 febbraio 2021; considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e vizio di motivazione su recidiva, circostanze attenuanti generiche e misura della pena) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura inerente al punto che concerne l'accertamento della responsabilità propone una lettura alternativa della prova, non illogicamente valutata dai giudici di merito; considerato che, ferma restando la congruità della motivazione offerta su tutti i profili inerenti al trattamento sanzionatorio, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Io o z • : aP...ilik stensore Il Presidente I,- 111. II