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Ordinanza — n. 1360/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1360/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1360/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO GIANLUCA nato a CATANIA il 05/08/1986 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Sciuto Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 17 giugno 2016 dal Tribunale di Catania, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Catania il 23 ottobre 2015; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione su diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1360/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Catania il 23 ottobre 2015; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione su diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena individualizzazione della commisurazione penale sanzioni penali riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO GIANLUCA nato a CATANIA il 05/08/1986 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Sciuto Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 17 giugno 2016 dal Tribunale di Catania, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Catania il 23 ottobre 2015; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione su diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono \ applicarsi anche al ricorso per cassazione); rilevato che la pena irrogata, ferma restando la congruità della motivazione offerta sul punto, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cast. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23