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Ordinanza — n. 1357/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1357/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1357/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHABE OMAR nato il 23/01/1993 avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELINENARE di LECCOrt ; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Achabe Omar ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Costa Masnaga, Garbagnate Monastero e Nibionno tra il 2014 e il maggio 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e circa la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1357/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 15, n. 15009 del 27/11/2012, dep.2013, Bisignani, Rv. 25486501); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti rinuncia alla motivazione motivi di cassazione remissione della pena attenuazione libera della pena motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
25486501); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHABE OMAR nato il 23/01/1993 avverso la sentenza del 07/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELINENARE di LECCOrt ; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Achabe Omar ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Costa Masnaga, Garbagnate Monastero e Nibionno tra il 2014 e il maggio 2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e circa la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.

Stup.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); con particolare riguardo alla qualificazione del fatto, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è infatti limitata ai casi di errore manifesto (non ricorrente nel caso di specie), ossia ai casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti, come nel caso in esame, margini di ophabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 26415301;

Sez. 15, n. 15009 del 27/11/2012, dep.2013, Bisignani, Rv. 25486501); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 20