Ordinanza — n. 1356/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA GIUSEPPE nato a RIBERA il 26/10/1960 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA°. Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Fallea Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 18 ottobre 2019 dal Tribunale di Sciacca, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ribera, Cattolica Eraclea e Montallegro fino al 28 maggio 2014; considerato che i motivi di censura (omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1356/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Fallea Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 18 ottobre 2019 dal Tribunale di Sciacca, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ribera, Cattolica Eraclea e Montallegro fino al 28 maggio 2014; considerato che i motivi di censura (omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA GIUSEPPE nato a RIBERA il 26/10/1960 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA°. Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Fallea Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 18 ottobre 2019 dal Tribunale di Sciacca, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Ribera, Cattolica Eraclea e Montallegro fino al 28 maggio 2014; considerato che i motivi di censura (omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73, comma 5, T.U.
Stup. e omessa esclusione dell'aggravante ex art.73, comma 6, T.U. Stup.) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che le censure, che non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.14 della sentenza di primo grado e alle pagg.32-33 della sentenza di appello con riguardo alla fattispecie tipica e con la complessa e analitica motivazione offerta alle pagg.13-35 con riguardo alla circostanza aggravante, sono meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il C sten