Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1355/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1355/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1355/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDRISSA AZZEDINE nato il 28/10/1988 avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCOsiW7ravvM-3.---D T udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Boudrissa Azzedine ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Brivio, Garlate, Olginate, Villa d'Adda, Calusco d'Adda tra il 2015 e marzo 2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza zipplicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1355/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Brivio, Garlate, Olginate, Villa d'Adda, Calusco d'Adda tra il 2015 e marzo 2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza zipplicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi assenza di caso di rigore motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza zipplicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUDRISSA AZZEDINE nato il 28/10/1988 avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCOsiW7ravvM-3.---D T udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Boudrissa Azzedine ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecco ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Brivio, Garlate, Olginate, Villa d'Adda, Calusco d'Adda tra il 2015 e marzo 2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza zipplicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 202