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Ordinanza — n. 1354/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction, rejecting minor offense reclassification request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1354/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Stassi Antonino inadmissible, upholding his conviction for drug possession. The lower court found the defendant guilty of trafficking based on the quantity of cocaine and marijuana, the division into doses, and the presence of weighing scales in his home. The Supreme Court ruled that the appeal was merely a repetition of arguments already rejected on appeal and did not meet the threshold for reclassifying the crime as a minor offense.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The qualification of a drug possession fact as a minor offense requires a comprehensive assessment of all statutory indicators, not merely statistical data or quantitative thresholds.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession minor offense trafficking conviction appeal inadmissibility drug quantity Cassazione DPR 309/1990 testimone anonimo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, Riccio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STASSI ANTONINO nato a MARSALA il 30/08/1997 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Marsala del 19 novembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Stassi Antonino era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione all'interno della propria abitazione di 40 dosi di cocaina del peso complessivo di gr. 13,4Ci, di 17 dosi di ma- rijuana del peso di gr. 22,90 e di tre sacchetti di nylon contenenti marijuana del peso di kg. 1,025).

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'ope- razione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positiva- mente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assor- bente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.

Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in con- creto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cil:. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).

E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615).

In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'ipotesi più lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 cit., sulla base delle seguenti considerazioni:

a) la detenzione all'interno della propria abitazione di 40 dosi di co- caina del peso complessivo di gr. 13,40, di 17 dosi di marijuana del peso di gr. 22,90 e di tre sacchetti di nylon del peso di kg. 1,025 contenenti marijuana, nettamente superiori a quello necessario al fabbisogno personale;

b) la suddivisione in dosi della cocaina e di parte della marijuana;

c) il rinvenimento nella medesima abitazione dell'imputato di attrezzatura costituente lo strumentario tipico dello spacciatore (bi- lancini di precisione) e di materiali destinati al confezionamento di ulteriori dosi. Per tali ragioni nella sentenza impugnata il reato in questione è stato logicamente consideratiThuale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo rudimen- tale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da repe- rire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostan:ze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità.

La Corte territoriale, pertanto, ha fornito una risposta non manifestamente illo- gica alle doglianze espresse dal ricorrente, le quali, in realtà, benché inscenate sotto la prospettazione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, si sviluppano tutte nell'orbita delle censure di merito e costituiscono una mera reiterazione di quelle già prospettate con l'atto di appello.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Co