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Ordinanza — n. 1353/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1353/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1353/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPODIVENTO ANTONIO nato a TRINITAPOLI il 30/08/1967 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; oe' Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Capodivento Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con ricleterminazione del trattamento sanzionatorio, la pronuncia emessa il 28 novembre 2019 dal Tribunale di Foggia, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Trinitapoli il 9 settembre 2019 con recidiva; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione su destinazione allo spaccio) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1353/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Trinitapoli il 9 settembre 2019 con recidiva; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione su destinazione allo spaccio) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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mancata prova di parzialità censura dell'apprezzamento delle prove pluralità di motivazioni motivi di cassazione parzialità dell'esperto allegazione motivata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPODIVENTO ANTONIO nato a TRINITAPOLI il 30/08/1967 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; oe' Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Capodivento Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con ricleterminazione del trattamento sanzionatorio, la pronuncia emessa il 28 novembre 2019 dal Tribunale di Foggia, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Trinitapoli il 9 settembre 2019 con recidiva; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione su destinazione allo spaccio) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura, che propone una lettura alternativa della prova indiziaria non illogicamente valutata ai fogli 5-6 della sentenza, è meramente reiterativa di doglianza già adeguatamente vagliata; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 nov