Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1352/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1352/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALCAMO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 30/06/1986 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Alcamo Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 1 ottobre 2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Mazara del Vallo il 16 luglio 2021; viste le note conclusive depositate il 22 novembre 2023 dal difensore; considerato che il motivo di censura (omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Mazara del Vallo il 16 luglio 2021; viste le note conclusive depositate il 22 novembre 2023 dal difensore; considerato che il motivo di censura (omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

Generato dall'IA
allegazioni di persecuzione contraddittorie delitto contro l'ambiente risarcimento per atto illecito accusa penale momento del reato responsabilità per i danni ambientali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALCAMO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 30/06/1986 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Alcamo Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 1 ottobre 2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Mazara del Vallo il 16 luglio 2021; viste le note conclusive depositate il 22 novembre 2023 dal difensore; considerato che il motivo di censura (omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 no