Ordinanza — n. 1352/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALCAMO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 30/06/1986 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Alcamo Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 1 ottobre 2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Mazara del Vallo il 16 luglio 2021; viste le note conclusive depositate il 22 novembre 2023 dal difensore; considerato che il motivo di censura (omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 1352/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Mazara del Vallo il 16 luglio 2021; viste le note conclusive depositate il 22 novembre 2023 dal difensore; considerato che il motivo di censura (omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALCAMO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 30/06/1986 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Alcamo Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 1 ottobre 2021 dal Tribunale di Marsala, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Mazara del Vallo il 16 luglio 2021; viste le note conclusive depositate il 22 novembre 2023 dal difensore; considerato che il motivo di censura (omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/90) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 no