Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis and insufficient evidence of incompatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for a specific offense. The appellant argued for omitted application of a specific penal code article and misqualification of facts, but the Court found these grounds lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected due to the absence of evidence required by procedural law and the repetition of already examined criticisms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 75 d.P.R. n. 309/90; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds do not demonstrate a necessary critical analysis of the lower court's arguments or lack the evidentiary support required by procedural law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCIOTTI ANIELLO nato a CERIGNOLA il 07/08/1988 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Cicciotti Aniello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 2 marzo 2020 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Foggia, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Cerignola il 5 febbraio 2020; ritenuto che i motivi (omessa applicazione dell'art.131. bis cod. pen. e omessa qualificazione del fatto ai sensi dell"art.75 d.P.R. n.309/90) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto, in particolare, che la prima censura attiene al riconoscimento di un istituto incompatibile con la complessiva motivazione inerente alla gravità del fatto (Sez. 4 , n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01), in ogni caso non assistita dall'evidenza richiesta dall'art.129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); ritenuto che, con riguardo alla qualificazione del fatto, la censura non si confronta con la compiuta e non illogica motivazione offerta a pag.3, risolvendosi in reiterazione di censura già vagliata dal giudice di merito; considerato che alla inammissibilità seclue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il C•ip liet ensore Il P