Ordinanza — n. 1345/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANARO SALVATORE nato a CATANIA il 31/05/1994 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO gy) Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Manganaro Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e riconoscimento di circostanze generiche equivalenti, la pronuncia emessa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Catania in relazione a reato commesso in Catania il 10 marzo 2015; considerato che l'unico motivo di censura (omessa motivazione su recidiva) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1345/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 e riconoscimento di circostanze generiche equivalenti, la pronuncia emessa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Catania in relazione a reato commesso in Catania il 10 marzo 2015; considerato che l'unico motivo di censura (omessa motivazione su recidiva) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANARO SALVATORE nato a CATANIA il 31/05/1994 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO gy) Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Manganaro Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con qualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e riconoscimento di circostanze generiche equivalenti, la pronuncia emessa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Catania in relazione a reato commesso in Catania il 10 marzo 2015; considerato che l'unico motivo di censura (omessa motivazione su recidiva) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura, che non si confronta con la motivazione offerta a pag.4 della sentenza, è meramente reiterativa di doglianza adeguatamente vagliata; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23