Ordinanza — n. 1343/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASULO ALESSANDRO nato a SALERNO il 04/02/1984 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Fasulo Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la pronuncia emessa il 26 ottobre 2021 dal Tribunale di Salerno, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Salerno il 17 ottobre 2019; considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura domestica della coltivazione, diniego di attenuanti generiche e di qualifica del fatto come di lieve entità) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1343/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Salerno il 17 ottobre 2019; considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura domestica della coltivazione, diniego di attenuanti generiche e di qualifica del fatto come di lieve entità) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASULO ALESSANDRO nato a SALERNO il 04/02/1984 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Fasulo Alessandro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la pronuncia emessa il 26 ottobre 2021 dal Tribunale di Salerno, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Salerno il 17 ottobre 2019; considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura domestica della coltivazione, diniego di attenuanti generiche e di qualifica del fatto come di lieve entità) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che le censure, che non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.3-5 della sentenza, sono meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il • s,1 ensore