Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of appellate court's reasoning on partial acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of criticism failed to provide a necessary critical analysis of the appellate court's arguments. The appellant challenged a decision that partially acquitted him of one charge while confirming a conviction for another under specific penal provisions. The court ruled that without a substantive critique of the lower court's reasoning, the appeal cannot proceed, resulting in the dismissal and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the sole ground of criticism does not contain a necessary critical analysis of the arguments upon which the decision is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCICHÈ DOMENICO nato a PALERMO il 20/12/1995 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Miccichè Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con assoluzione dell'imputato dal reato contestato al capo 2 e conferma della condanna per il reato di cui all'art.116, comma 15, d.
Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo 1, commesso in Palermo il 15 marzo 2019), la pronuncia emessa il 8 settembre 2021 dal Tribunale di Palermo; considerato che l'unico motivo di censura non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, clep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 no