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Sentenza — n. 1341/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1341/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1341/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OPRANDI GIUSEPPE nato a CLUSONE il 25/03/1976 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Oprandi Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di 13rescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con revoca della sospensione condizionale della pena, la pronuncia emessa il 26 gennaio 2022 dal Tribunale di Bergamo, che lo ha condannato per il reato di cui all'art52,55 e 590 cod. pen. commesso in Ponte Nossa il 15 agosto 2015; lette le conclusioni della parte civile Cabrini Mario; lette le memorie depositate dal difensore, con allegati; considerato che in data 21 novembre 2023 la persona offesa Cabrini Mario ha dichiarato a mezzo di procuratore speciale di rimettere la querela proposta /La (,,A ritualmente accettata, come risulta dal verbale redatto in pari data da Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia; considerato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e che le spese del procedimento sono a carico della parte querelata ex art. 340 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1341/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. commesso in Ponte Nossa il 15 agosto 2015; lette le conclusioni della parte civile Cabrini Mario; lette le memorie depositate dal difensore, con allegati; considerato che in data 21 novembre 2023 la persona offesa Cabrini Mario ha dichiarato a mezzo di procuratore speciale di rimettere la querela proposta /La (,,A ritualmente accettata, come risulta dal verbale redatto in pari data da Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia; considerato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e che le spese del procedimento sono a carico della parte querelata ex art. 340 cod. proc. pen.

Parole chiave

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deposizione inattendibile testimonianze contraddittorie corresponsabilità della vittima ordinanze probatorie onere della prova spiegazione credibile

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OPRANDI GIUSEPPE nato a CLUSONE il 25/03/1976 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Oprandi Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di 13rescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con revoca della sospensione condizionale della pena, la pronuncia emessa il 26 gennaio 2022 dal Tribunale di Bergamo, che lo ha condannato per il reato di cui all'art52,55 e 590 cod. pen. commesso in Ponte Nossa il 15 agosto 2015; lette le conclusioni della parte civile Cabrini Mario; lette le memorie depositate dal difensore, con allegati; considerato che in data 21 novembre 2023 la persona offesa Cabrini Mario ha dichiarato a mezzo di procuratore speciale di rimettere la querela proposta /La (,,A ritualmente accettata, come risulta dal verbale redatto in pari data da Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia; considerato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e che le spese del procedimento sono a carico della parte querelata ex art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso il 23 novembre