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Ordinanza — n. 1337/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1337/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1337/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WU QINGPING ( CUI 05HV620) nato a FUJIAN ( CINA) il 02/06/198'1 HUANG ZHIAFANG ( CUI 062DZ1Q) nato a FUJIAN( CINA) il 02/05/1984 LIN QIANG ( CUI 036YGF3) nato a FUJIAN( CINA) il 30/07/1982 HUANG CHEN DANGXIONG nato a FUJIAN( CINA) il 10/02/1954 CHEN QIAO HUI ( CUI 05TTYU5) nato a FUJIAN( CINA) il 12/09/1973 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati Wu Qingping, Huang Zhiafang, Lin Qiang, Huang Chen Dangxiong e Chen Qiao-Hui hanno proposto ricorsi per cessazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo del 15 novembre 2021 (di condanna per i reati di cui agli artt.112, 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commessi in fratta Polesine e Lendinara il 30 novembre 2020; letta la memoria depositata dal difensore il 15 settembre 2023; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (aggravante ingente quantità, omessa prevalenza attenuanti generiche, omessa disamina pericolosità per disporre l'espulsione) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1337/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commessi in fratta Polesine e Lendinara il 30 novembre 2020; letta la memoria depositata dal difensore il 15 settembre 2023; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (aggravante ingente quantità, omessa prevalenza attenuanti generiche, omessa disamina pericolosità per disporre l'espulsione) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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proporzionalità della pena aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva riesame del decreto espulsione caso di rigore esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WU QINGPING ( CUI 05HV620) nato a FUJIAN ( CINA) il 02/06/198'1 HUANG ZHIAFANG ( CUI 062DZ1Q) nato a FUJIAN( CINA) il 02/05/1984 LIN QIANG ( CUI 036YGF3) nato a FUJIAN( CINA) il 30/07/1982 HUANG CHEN DANGXIONG nato a FUJIAN( CINA) il 10/02/1954 CHEN QIAO HUI ( CUI 05TTYU5) nato a FUJIAN( CINA) il 12/09/1973 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che gli imputati Wu Qingping, Huang Zhiafang, Lin Qiang, Huang Chen Dangxiong e Chen Qiao-Hui hanno proposto ricorsi per cessazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo del 15 novembre 2021 (di condanna per i reati di cui agli artt.112, 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commessi in fratta Polesine e Lendinara il 30 novembre 2020; letta la memoria depositata dal difensore il 15 settembre 2023; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (aggravante ingente quantità, omessa prevalenza attenuanti generiche, omessa disamina pericolosità per disporre l'espulsione) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), 1:enuto conto della giustificazione rinvenibile nella sentenza; considerato, in particolare, che nella sentenza impugnata si è fatta corretta applicazione del principio enunciato da Sezioni Unite Polito n.14722/2020 e che le altre censure non si confrontano con la congrua e completa motivazione a sostegno di questioni già sottoposte al giudice di appello; che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cosi. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il IF A P ier:4-srensore I