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Ordinanza — n. 1335/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1335/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1335/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURA.1 ADMIR nato il 26/02/1980 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA°. Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Guraj Admir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 16 novembre 2021 dal Tribunale di Como, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Villa Guardia il 14 febbraio 2016; letta la memoria con allegati depositata il 6 novembre 2023 dal difensore, contenente motivi nuovi ai quali si applica l'art.585, comma 4, cod. proc. pen.; considerato che l'unico motivo di censura non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1335/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Guraj Admir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 16 novembre 2021 dal Tribunale di Como, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Villa Guardia il 14 febbraio 2016; letta la memoria con allegati depositata il 6 novembre 2023 dal difensore, contenente motivi nuovi ai quali si applica l'art.585, comma 4, cod. proc. pen.; considerato che l'unico motivo di censura non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURA.1 ADMIR nato il 26/02/1980 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA°. Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Guraj Admir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 16 novembre 2021 dal Tribunale di Como, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Villa Guardia il 14 febbraio 2016; letta la memoria con allegati depositata il 6 novembre 2023 dal difensore, contenente motivi nuovi ai quali si applica l'art.585, comma 4, cod. proc. pen.; considerato che l'unico motivo di censura non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, clep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura, che non si confronta con la motivazione offerta alle pagg.5-6 della sentenza, sia meramente reiterativa di doglianza già adeguatamente vagliata; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023