Cassation appeal dismissed as groundless repetition of already examined arguments without critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of criticism merely reiterated a complaint already fully examined in the lower court's decision. The appellant, Guraj Admir, argued for a new analysis of the conviction under Article 73 of the Criminal Code, but the defense's submission failed to provide the necessary critical engagement with the existing reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, resulting in the dismissal of the request and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 4, c.p.p.; Art. 600, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of criticism are merely reiterative of complaints already adequately examined in the decision under review, lacking the necessary critical analysis required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURA.1 ADMIR nato il 26/02/1980 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRA°. Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Guraj Admir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 16 novembre 2021 dal Tribunale di Como, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Villa Guardia il 14 febbraio 2016; letta la memoria con allegati depositata il 6 novembre 2023 dal difensore, contenente motivi nuovi ai quali si applica l'art.585, comma 4, cod. proc. pen.; considerato che l'unico motivo di censura non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, clep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura, che non si confronta con la motivazione offerta alle pagg.5-6 della sentenza, sia meramente reiterativa di doglianza già adeguatamente vagliata; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023