Cassation appeal dismissed for lack of critical analysis of lower court's reasoning on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for a specific crime, but the appellate court had already thoroughly evaluated the evidence and arguments. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not require a critical analysis of the arguments supporting the contested decision, as mere reiterations of complaints already adequately examined by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIFIELLO ANTONIO nato a BENEVENTO il 16/02/1981 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato Cifiello Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 7 gennaio 2020 dal Tribunale di Benevento, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Benevento il 31 ottobre 2015; ritenuto che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che il giudice di appello ha valutato gli elementi istruttori in conformità all'orientamento interpretativo del giudice di legittimità con riferimento alla prova della responsabilità dell'imputato, e che le censure, che non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.3-4 della sentenza, sono meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23