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Ordinanza — n. 1134/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1134/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/L973 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti; esaminati le istanze; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, pertanto, dalla deducibilità in cassazione la verifica della motivazione della sentenza emessa sulla pronuncia di responsabilità.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1134/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, altresì, che non avendo l'imputato, in sede di concordato, proposto la richiesta di applicazione di pena sostitutiva non ricorre alcuna nullità della sentenza, con riferimento all'applicazione di pena illegale; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva commutazione della pena proporzionalità della pena sanzioni penali annullamento del contratto revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/L973 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti; esaminati le istanze; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, pertanto, dalla deducibilità in cassazione la verifica della motivazione della sentenza emessa sulla pronuncia di responsabilità.

Ritenuto, altresì, che non avendo l'imputato, in sede di concordato, proposto la richiesta di applicazione di pena sostitutiva non ricorre alcuna nullità della sentenza, con riferimento all'applicazione di pena illegale; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relato Il Prel