Ordinanza — n. 1133/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COULIBALY YANIK ISMAEL nato a ROMA il 12/07/2000 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Coulibaly Yanik Ismael avverso la sentenza in epigrafe indicata in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su mere doglianze in punto di fatto in ordine al mancato spaccio, a fronte, invece, della pagina 3 in cui sono riportati tutti gli indici, oppure meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti circa la credibilità di Recchia; ritenuto che anche sulla determinazione del trattamento punitivo la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione dando adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto specie in ordine alla recidiva fondata sulla commissione del delitto in esecuzione della misura cautelare; considerato che la misura sostitutiva non era stata richiesta con l'atto di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunc:e di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1133/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COULIBALY YANIK ISMAEL nato a ROMA il 12/07/2000 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Coulibaly Yanik Ismael avverso la sentenza in epigrafe indicata in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su mere doglianze in punto di fatto in ordine al mancato spaccio, a fronte, invece, della pagina 3 in cui sono riportati tutti gli indici, oppure meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti circa la credibilità di Recchia; ritenuto che anche sulla determinazione del trattamento punitivo la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione dando adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto specie in ordine alla recidiva fondata sulla commissione del delitto in esecuzione della misura cautelare; considerato che la misura sostitutiva non era stata richiesta con l'atto di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunc:e di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023