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Ordinanza — n. 1132/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and unsupported sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1132/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant challenged the appellate court's decision based on factual complaints regarding the failure to hear a bell and disputed the punitive treatment, which the court found to be unsupported by sufficient motivation. Consequently, the court rejected the arguments as mere grievances lacking legal basis and ordered the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals in legality proceedings are inadmissible if based on mere factual complaints or unsupported arguments regarding sentencing motivation, as such grounds do not meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissibility factual complaints sentencing motivation appellate decision procedural costs criminal appeal verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ANGELO NICOLA nato a BOLOGNA il 22/10/1979 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Angelo Serra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riguardo alla tesi difensiva di non avere sentito il campanello e manifestamente infondato circa la determinazione del trattamento punitivo sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto come risulta a pagina due dal riferimento ai numerosi precedenti penali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.