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Ordinanza — n. 1130/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1130/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1130/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVANTAGGIATO JACOPO nato a ROMA il 16/03/1993 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; E CONSIDIERATO IN DIRITTI) k:i4,t.p-rAcd.:A/3,vo Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jacopol~vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda sul tema dello Stato di necessità pagina due e Sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1130/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. pag.3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali stato di bisogno difetto di legittimazione del ministero pubblico eccezione di cosa giudicata assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pag.3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVANTAGGIATO JACOPO nato a ROMA il 16/03/1993 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTI) k:i4,t.p-rAcd.:A/3,vo Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jacopol~vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda sul tema dello Stato di necessità pagina due e Sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.