Ordinanza — n. 1130/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVANTAGGIATO JACOPO nato a ROMA il 16/03/1993 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; E CONSIDIERATO IN DIRITTI) k:i4,t.p-rAcd.:A/3,vo Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jacopol~vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda sul tema dello Stato di necessità pagina due e Sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1130/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. pag.3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVANTAGGIATO JACOPO nato a ROMA il 16/03/1993 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDIERATO IN DIRITTI) k:i4,t.p-rAcd.:A/3,vo Letto il ricorso proposto nell'interesse di Jacopol~vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda sul tema dello Stato di necessità pagina due e Sull'assenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. pag.3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.