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Ordinanza — n. 1129/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1129/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1129/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZI MATTIA nato a ROMA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO 1. Mattia Izzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Egli deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1129/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Mattia Izzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Egli deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento evasione all'obbligo di contribuzione allontanamento nonostante motivi di salute verosimiglianza dei motivi d'asilo uscita illegale dal paese indennità di dislocazione e di espatrio

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZI MATTIA nato a ROMA il 25/07/1990 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO 1. Mattia Izzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Egli deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, motivatamente disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, deduce per il delitto di evasione una questione di solo merito volto a rivisitare gli argomenti della sentenza e per l'art.131-bis, cod. pen.si è limitato a rappresentare apoditticamente un difetto di motivazione che invece non sussiste alla luce dei suoi precedenti.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.