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Ordinanza — n. 1128/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1128/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1128/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIARELLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 06/11/1974 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano NucciarelP avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'applicazione della recidiva (si veda pag. 5 e 6 in cui viene valutata la complessiva modalità del fatto le condanne definitive che esprimono una pericolosità qualificata); considerato che le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva cosicchè il motivo non ha ragion d'essere; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1128/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione riesame dell'entità pena punibilità revisione della sentenza penale procedura di ricusazione riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIARELLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 06/11/1974 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano NucciarelP avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'applicazione della recidiva (si veda pag. 5 e 6 in cui viene valutata la complessiva modalità del fatto le condanne definitive che esprimono una pericolosità qualificata); considerato che le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva cosicchè il motivo non ha ragion d'essere; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.