Ordinanza — n. 1128/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIARELLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 06/11/1974 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano NucciarelP avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'applicazione della recidiva (si veda pag. 5 e 6 in cui viene valutata la complessiva modalità del fatto le condanne definitive che esprimono una pericolosità qualificata); considerato che le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva cosicchè il motivo non ha ragion d'essere; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1128/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIARELLI MASSIMILIANO nato a ROMA il 06/11/1974 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimiliano NucciarelP avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine all'applicazione della recidiva (si veda pag. 5 e 6 in cui viene valutata la complessiva modalità del fatto le condanne definitive che esprimono una pericolosità qualificata); considerato che le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulla recidiva cosicchè il motivo non ha ragion d'essere; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.