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Ordinanza — n. 1124/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1124/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERCHI ALESSANDRO nato a ROMA il 21/11/1987 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cerchi Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda il riferimento al precedente specifico del 2017); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1124/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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esame di cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie bene sequestrato sequestro del veicolo confisca dei beni distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERCHI ALESSANDRO nato a ROMA il 21/11/1987 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cerchi Alessandro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su motivi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda il riferimento al precedente specifico del 2017); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.