Italian Court dismisses appeal as generic complaints are inadmissible in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on generic grievances rather than specific legal arguments. The appellant challenged the lower court's denial of mitigating circumstances based on the arrest report, search, and accident scene evidence. The court ruled that these complaints merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with proper reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals in final review proceedings are inadmissible if based on generic complaints that merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIAMONTE MARCO GIOVANNI nato a CATANIA il 12/12/1995 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Giovanni Baiamonte avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito fondate sul verbale di arresto, di perquisizione e sequestro, nonché dal verbale di pronto soccorso e dal fascicolo fotografico riproducente i danni dell'auto derivanti dalla condotta dell'imputato; ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.