Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to propose non-waived grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to propose grounds for review that were not waived in the prior judgment. Although the appellant raised issues regarding legal qualification and conditions for acquittal, these were explicitly waived under Article 599 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal concerned only waived objections and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it concerns only grounds for review that the appellant has waived in the prior judgment, as the right to challenge waived grounds is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARENTE CARMINE nato a NAPOLI il 07/06/1981 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; • n. 98
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR:ETTO 1. Carmine Parente impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare.
2. Il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in quanto, a fronte di una sentenza emessa ex art. 599, cod. proc. pen., in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi, eccetto a quelli sulla pena in questa sede non sono stati proposti, il ricorso riguarda solo doglianze sui motivi rinunciati quali la qualificazione giuridica del fatto e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023