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Ordinanza — n. 1115/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1115/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1115/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato Carmine Troiano in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la inammissibilità dei motivi di ricorso fondati sull'assenza di argomenti sull'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1115/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la inammissibilità dei motivi di ricorso fondati sull'assenza di argomenti sull'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale tardivo pagamento delle spese condono delle spese procedurali ritardo ingiustificato anticipi delle spese tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la inammissibilità dei motivi di ricorso fondati sull'assenza di argomenti sull'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIANO CARMINE nato a VICO EQUENSE il 06/01/1989 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI/dato avviso alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto il ricorso inammissibile perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato Carmine Troiano in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, cui si aggiunge la inammissibilità dei motivi di ricorso fondati sull'assenza di argomenti sull'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.