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Ordinanza — n. 1114/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal merit under Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1114/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Falanga inadmissible, ruling that it relied solely on factual grievances already properly examined by the lower court. The appellant argued against the conviction for intent, but the court found the arguments to be mere complaints lacking legal foundation. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on mere factual complaints or arguments that do not raise new legal issues, as the supreme court reviews only points of law.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility mere factual complaints Article 616 Code of Criminal Procedure Article 131 bis Code of Criminal Procedure lack of legal merit abbandono del procedimento per truffa truffa per mestiere mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
perché la lettura del provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali come risulta alle pagine 3 e 4; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 131 bis c.p.
ed in quanto manifestamente infondato con riferimento all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
ed in quanto manifestamente infondato con riferimento all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
perché la lettura del provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali come risulta alle pagine 3 e 4; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA GIOVANNI nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/07/1977 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 95

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Falanga avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al dolo del delitto contestato (pag.

3) ed in quanto manifestamente infondato con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. perché la lettura del provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali come risulta alle pagine 3 e 4; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.