Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal merit under Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Falanga inadmissible, ruling that it relied solely on factual grievances already properly examined by the lower court. The appellant argued against the conviction for intent, but the court found the arguments to be mere complaints lacking legal foundation. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on mere factual complaints or arguments that do not raise new legal issues, as the supreme court reviews only points of law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA GIOVANNI nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/07/1977 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 95
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Falanga avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al dolo del delitto contestato (pag.
3) ed in quanto manifestamente infondato con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. perché la lettura del provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali come risulta alle pagine 3 e 4; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.