Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and repetitive grounds lacking new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Veronica De Libero's appeal against the Salerno Court of Appeal's conviction for escape from home detention inadmissible. The appellant argued for violation of law and lack of reasoning regarding the crime and leniency, but the court found her arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, repetitive, or fail to present new arguments distinct from those already examined and rejected by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LIBERO VERONICA nato a BATTIPAGLIA il 05/12/1989 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; A n. 92
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Veronica De Libero impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di arresti domiciliari deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, motivatamente disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui la ricorrente non si misura in alcun modo, deduce per il delitto di evasione una questione di solo merito volto a rivisitare gli argomenti della sentenza che li esamina puntualmente a pag. 2 e per l'art.131-bis cod. pen. si è limitata a rappresentare apoditticamente un difetto di motivazione che invece non sussiste alla luce dei suoi precedenti indicati (pag. 4).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre