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Ordinanza — n. 1112/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1112/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI DHJONIS nato il 16/10/1999 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 88 Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato essendovi la mera asserzione che non siano state esaminate «eventuali cause di non punibilità», non prospettate neanche nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1112/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 88 Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato essendovi la mera asserzione che non siano state esaminate «eventuali cause di non punibilità», non prospettate neanche nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.

Parole chiave

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difetto di motivazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità motivi validi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINI DHJONIS nato il 16/10/1999 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 88

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato essendovi la mera asserzione che non siano state esaminate «eventuali cause di non punibilità», non prospettate neanche nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.