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Ordinanza — n. 1110/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1110/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1110/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSO MAURO nato a BIELLA il 16/06/1982 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 81 Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (a pag. 6 in cui si dà preciso atto che le dichiarazioni di Caldesi spiegano la fase antecedente al delitto e sono state confermate da altre prove) e il secondo motivo esclude il dolo in termini apodittici a fronte di precisa motivazione contenuta a pag. 7; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1110/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (a pag. 6 in cui si dà preciso atto che le dichiarazioni di Caldesi spiegano la fase antecedente al delitto e sono state confermate da altre prove) e il secondo motivo esclude il dolo in termini apodittici a fronte di precisa motivazione contenuta a pag. 7; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023

Parole chiave

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prova del dolo motivi di cassazione difetto di motivazione impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione dolo determinante
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSO MAURO nato a BIELLA il 16/06/1982 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 81

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (a pag. 6 in cui si dà preciso atto che le dichiarazioni di Caldesi spiegano la fase antecedente al delitto e sono state confermate da altre prove) e il secondo motivo esclude il dolo in termini apodittici a fronte di precisa motivazione contenuta a pag. 7; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023