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Ordinanza — n. 1106/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Vittorio Stante inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the petition lacked the required precise legal arguments and specific references to the lower court's reasoning, containing only unsubstantiated assertions. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirements for admissibility in a court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal to the court of cassation is inadmissible if it lacks the precise enunciation of legal grounds and specific references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack legal grounds cassation requirements specific reasoning court costs award momento del reato ritardo ingiustificato dell'azione penale violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANTE VITTORIO nato a TORINO il 14/11/1989 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 73

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato essendovi la mera asserzione dell'assenza di cause di non punibilità, peraltro non prospettate e comunque insussistenti alla luce dei puntuali argomenti della sentenza (pag. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.