Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the appeal did not challenge the penalty increase calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by René Madonia inadmissible. The appellant argued against the appellate court's determination of the punitive treatment, specifically regarding the increase in penalty under Article 81 of the Criminal Code. The court rejected this because the original appeal did not raise this specific issue, and the penalty increase was legally justified without requiring detailed motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 81 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not challenge the specific legal grounds of the contested judgment or if the contested determination is legally sound and does not require specific motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA RENE nato a MILANO il 10/02/1981 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 72
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non solo il motivo di appello non poneva detta censura ma anche in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, in ordine alla quantificazione dell'aumento ai sensi delll'art. 81 cod. pen., su cui invece la sentenza impugnata non risulta illogica alla luce del fatto che è stato rispettato il limite legale e che vi è stato un contenuto aumento di pena tale da non richiedere obbligo di specifica motivazione (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 27977); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.