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Ordinanza — n. 1103/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1103/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCI CLAUDIO nato a MACERATA il 29/12/1948 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie escludendo la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato sul rilievo che le circostanze di fatto che ne costituivano il fondamento non erano state comprovate.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1103/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta, pertanto, di valutazioni in fatto, relative alla ricostruzione della condotta materiale, non suscettibili di rivalutazione in questa sede, perché logicamente valutate. Anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifestamente illogica ovvero carente, la diversa valutazione in fatto sulla condotta di reato e sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli.

Parole chiave

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violazione delle norme sicurezza elemento costitutivo del rischio pericolo per l'incolumità pubblica minaccia non comprovata stato d'eccezione perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCI CLAUDIO nato a MACERATA il 29/12/1948 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie escludendo la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato sul rilievo che le circostanze di fatto che ne costituivano il fondamento non erano state comprovate.

Si tratta, pertanto, di valutazioni in fatto, relative alla ricostruzione della condotta materiale, non suscettibili di rivalutazione in questa sede, perché logicamente valutate. Anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifestamente illogica ovvero carente, la diversa valutazione in fatto sulla condotta di reato e sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere 1elare Il Prg ide