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Ordinanza — n. 1099/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1099/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA CAUSH nato il 11/06/1988 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGUNI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Caus4h Muca avverso la sentenza in epigrafe i per i delitti di estorsione e cessione di cocaina; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e reiterativo relativo alla recidiva applicata, che non si confronta con i puntuali e completi argomenti della sentenza impugnata, riportati al paragrafo 4, in cui si dà preciso atto che il ricorrente è gravato da 3 precedenti, per i medesimi delitti in questa sede contestati, tanto da rendere questi dimostrativi della «sua accresciuta pericolosità sociale»; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1099/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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corretta notificazione notifica tardiva dei difetti notifica del cambiamento d'indirizzo ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA CAUSH nato il 11/06/1988 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGUNI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Caus4h Muca avverso la sentenza in epigrafe i per i delitti di estorsione e cessione di cocaina; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e reiterativo relativo alla recidiva applicata, che non si confronta con i puntuali e completi argomenti della sentenza impugnata, riportati al paragrafo 4, in cui si dà preciso atto che il ricorrente è gravato da 3 precedenti, per i medesimi delitti in questa sede contestati, tanto da rendere questi dimostrativi della «sua accresciuta pericolosità sociale»; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.