Ordinanza — n. 1099/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA CAUSH nato il 11/06/1988 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGUNI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Caus4h Muca avverso la sentenza in epigrafe i per i delitti di estorsione e cessione di cocaina; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e reiterativo relativo alla recidiva applicata, che non si confronta con i puntuali e completi argomenti della sentenza impugnata, riportati al paragrafo 4, in cui si dà preciso atto che il ricorrente è gravato da 3 precedenti, per i medesimi delitti in questa sede contestati, tanto da rendere questi dimostrativi della «sua accresciuta pericolosità sociale»; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1099/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA CAUSH nato il 11/06/1988 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGUNI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Caus4h Muca avverso la sentenza in epigrafe i per i delitti di estorsione e cessione di cocaina; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e reiterativo relativo alla recidiva applicata, che non si confronta con i puntuali e completi argomenti della sentenza impugnata, riportati al paragrafo 4, in cui si dà preciso atto che il ricorrente è gravato da 3 precedenti, per i medesimi delitti in questa sede contestati, tanto da rendere questi dimostrativi della «sua accresciuta pericolosità sociale»; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.