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Ordinanza — n. 1095/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1095/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVITA FULVIO nato a GENOVA il 02/12/1971 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 6 I. 401/1989 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova in relazione alla sua consapevolezza di violare il divieto di avvicinamento ai luoghi in cui si svolgevano attività sportive, tenuto conto dell'ora e luogo in cui si trovava al momento del controllo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1095/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 I. 401/1989 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova in relazione alla sua consapevolezza di violare il divieto di avvicinamento ai luoghi in cui si svolgevano attività sportive, tenuto conto dell'ora e luogo in cui si trovava al momento del controllo;

Parole chiave

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calciatore professionista pratiche vietate diritto dello sport mancanza di disciplina reati contro la tranquillità pubblica violazione delle norme sicurezza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVITA FULVIO nato a GENOVA il 02/12/1971 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 6 I. 401/1989 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova in relazione alla sua consapevolezza di violare il divieto di avvicinamento ai luoghi in cui si svolgevano attività sportive, tenuto conto dell'ora e luogo in cui si trovava al momento del controllo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigli re estensore IlPlresidente