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Ordinanza — n. 1090/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1090/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZKI ABDERRAHIM nato il 09/02/1992 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAtdato avvi-s—o alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1090/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative violazioni delle norme procedurali ritardo ingiustificato legittimazione a contestare licenza costituzionalità delle leggi decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZKI ABDERRAHIM nato il 09/02/1992 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAtdato avvi-s—o alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre sidente