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Ordinanza — n. 1089/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1089/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI ANDREA nato a PALERMO il 01/06/1959 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere EMilial Anna Giordano Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi inerenti al trattamento punitivo (diniego delle generiche e eccessività della pena) sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che, nei termini devoluti con il ricorso, risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha rideterminato la pena, riducendo quella applicata in primo grado, individuandola in misura certamente superiore anche al valore medio (anni tre di reclusione ed euro 27.000 di multa) ma valorizzando, in un bilanciato apprezzamento anche delle concrete modalità "casalinghe" dello spaccio, il dato quantitativo della droga detenuta (ca. 350 gr. di marijuana; un panetto di hashish del peso di gr. 95 e ulteriori dieci involucri della medesima sostanza per il peso di ca. 215 gr. ca, sostanze dalle quali erano ricavabili, rispettivamente, oltre 1440 e 261 dosi medi singole) e, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche, i precedenti reiterati, anche recenti pur non applicando la recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1089/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 350 gr. di marijuana; un panetto di hashish del peso di gr. 95 e ulteriori dieci involucri della medesima sostanza per il peso di ca. 215 gr. ca, sostanze dalle quali erano ricavabili, rispettivamente, oltre 1440 e 261 dosi medi singole) e, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche, i precedenti reiterati, anche recenti pur non applicando la recidiva.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali riduzione della pena remissione della pena tossicodipendenza detenzione di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI ANDREA nato a PALERMO il 01/06/1959 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere EMilial Anna Giordano Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi inerenti al trattamento punitivo (diniego delle generiche e eccessività della pena) sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che, nei termini devoluti con il ricorso, risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha rideterminato la pena, riducendo quella applicata in primo grado, individuandola in misura certamente superiore anche al valore medio (anni tre di reclusione ed euro 27.000 di multa) ma valorizzando, in un bilanciato apprezzamento anche delle concrete modalità "casalinghe" dello spaccio, il dato quantitativo della droga detenuta (ca. 350 gr. di marijuana; un panetto di hashish del peso di gr. 95 e ulteriori dieci involucri della medesima sostanza per il peso di ca. 215 gr. ca, sostanze dalle quali erano ricavabili, rispettivamente, oltre 1440 e 261 dosi medi singole) e, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche, i precedenti reiterati, anche recenti pur non applicando la recidiva.

Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigli latore