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Ordinanza — n. 1088/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1088/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1088/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE GAETANO nato a RIBERA il 03/07/1967 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 53 Letto il ricorso di Gaetano Clemente; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 3 ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen. e pagg. 3 e 4 in cui viene ridotta la pena applicata in primo grado dandosi peraltro atto della «personalità particolarmente negativa» dell'imputato già condannato per diversi gravi reati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 20

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 1088/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 53 Letto il ricorso di Gaetano Clemente; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 3 ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen. e pagg. 3 e 4 in cui viene ridotta la pena applicata in primo grado dandosi peraltro atto della «personalità particolarmente negativa» dell'imputato già condannato per diversi gravi reati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 20

Parole chiave

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censura costituzionale violazione dei diritti della personalità effetti dell'incostituzionalità ricusazione del pubblico ministero difesa d'ufficio impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
3 ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE GAETANO nato a RIBERA il 03/07/1967 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 53

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gaetano Clemente; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si vedano, in particolare, pag. 3 ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art. 337 cod. pen. e pagg. 3 e 4 in cui viene ridotta la pena applicata in primo grado dandosi peraltro atto della «personalità particolarmente negativa» dell'imputato già condannato per diversi gravi reati); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 20