Criminal appeal dismissed for generic reheating of arguments and failure to address specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Costanzo's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Costanzo argued the lower court erred in denying non-punishment due to the crime's particular triviality and incorrectly found the absence of criminal intent. The court rejected these claims as generic repetitions of appellate arguments that failed to engage with the specific factual basis for the non-punishment defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates generic arguments without addressing the specific factual grounds relied upon by the lower court for the denial of the cause of non-punishment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO GIOVANNI nato a PALERMO il 22/12/1948 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giovanni Costanzo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., deducendo assenza dell'elemento psicologico del reato e errata motivazione per il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo stante la deduzione apodittica del difetto del dolo del reato e la proposizione di una ricostruzione alternativa non consentita in questa sede. Lo stesso è a dirsi per la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen. fondata dai giudici di merito sui precedenti del Costanzo e sulle modalità del fatto.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.