Ordinanza — n. 1082/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONI ALESSIO nato a ROMA il 10/08/1991 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova (le risultanze della perizia e le modalità di campionatura) ai fini della ricostruzione del dato qualitativo e quantitativo della droga detenuta dall'imputato (24 kg. di marijuana ) e del conseguente diniego di qualificazione del fatto in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla stregua del dato quantitativo della stupefacente e della percentuale di principio attivo (oltre 60.000 dosi medie personali essendo presente una percentuale media di principia attivo THC pari al 7,8%).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova (le risultanze della perizia e le modalità di campionatura) ai fini della ricostruzione del dato qualitativo e quantitativo della droga detenuta dall'imputato (24 kg. di marijuana ) e del conseguente diniego di qualificazione del fatto in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla stregua del dato quantitativo della stupefacente e della percentuale di principio attivo (oltre 60.000 dosi medie personali essendo presente una percentuale media di principia attivo THC pari al 7,8%).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONI ALESSIO nato a ROMA il 10/08/1991 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova (le risultanze della perizia e le modalità di campionatura) ai fini della ricostruzione del dato qualitativo e quantitativo della droga detenuta dall'imputato (24 kg. di marijuana ) e del conseguente diniego di qualificazione del fatto in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla stregua del dato quantitativo della stupefacente e della percentuale di principio attivo (oltre 60.000 dosi medie personali essendo presente una percentuale media di principia attivo THC pari al 7,8%).
Inconferente, rispetto a tali risultanze, la dedotta destinazione a uso personale. Le censure sulla eccessività della pena risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha confermato la pena in misura non prossima al minimo edittale (anni due e mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa) valorizzando la obiettiva gravità della condotta rispetto ad apprezzamenti che evocano dati quali la incensuratezza e il comportamento tenuto in occasione dell'arresto ritenuti, senza cadute logiche, recessivi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere relatore Il Pr