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Ordinanza — n. 1079/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1079/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AHMED MOHAMED WALID nato il 03/07/1982 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata (determinata nel minimo e con applicazione delle generiche equivalenti alla recidiva) fosse del tutto proporzionata alla gravità dei fatti;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 1079/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata (determinata nel minimo e con applicazione delle generiche equivalenti alla recidiva) fosse del tutto proporzionata alla gravità dei fatti;

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria non riscuotibile sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AHMED MOHAMED WALID nato il 03/07/1982 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, attinenti alla eccessività della pena, in realtà determinata nel minimo, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato come la pena complessivamente applicata (determinata nel minimo e con applicazione delle generiche equivalenti alla recidiva) fosse del tutto proporzionata alla gravità dei fatti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliem»relatore Il Pr sidente