Ordinanza — n. 1078/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI MATTEO nato a AREZZO il 11/04/1992 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Uruci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché volto ad una apodittica critica in ordine all'avvenuta applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale benché la sentenza a pag. 5 richiami le 40 iscrizioni e i 18 precedenti del ricorrente tanto da fare apparire il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità con una sufficiente e non illogica motivazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1078/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 richiami le 40 iscrizioni e i 18 precedenti del ricorrente tanto da fare apparire il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità con una sufficiente e non illogica motivazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URUCI MATTEO nato a AREZZO il 11/04/1992 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Matteo Uruci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché volto ad una apodittica critica in ordine all'avvenuta applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale benché la sentenza a pag. 5 richiami le 40 iscrizioni e i 18 precedenti del ricorrente tanto da fare apparire il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità con una sufficiente e non illogica motivazione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.