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Ordinanza — n. 1077/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1077/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENLAMACHY HAMZA nato il 20/02/1995 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi (la continuatività dell'attività di spaccio; la precedente condanna per il medesimo reato) ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto; non è deducibile il motivo di ricorso sulla confisca perché non proposto in appello e involgente una ricostruzione in fatti non consentita alla Corte di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1077/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi (la continuatività dell'attività di spaccio; la precedente condanna per il medesimo reato) ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto; non è deducibile il motivo di ricorso sulla confisca perché non proposto in appello e involgente una ricostruzione in fatti non consentita alla Corte di legittimità;

Parole chiave

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confisca penale confisca dei beni difesa contro le pratiche commerciali illecite infrazioni uniche e continuate pericolo di traffico di stupefacenti contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENLAMACHY HAMZA nato il 20/02/1995 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi (la continuatività dell'attività di spaccio; la precedente condanna per il medesimo reato) ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto; non è deducibile il motivo di ricorso sulla confisca perché non proposto in appello e involgente una ricostruzione in fatti non consentita alla Corte di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consiglie elatore Il Pr