Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1076/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1076/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1076/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN KHEMAIS MAHER nato il 27/11/1975 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova (le conversazioni intercettate) ai fini del coinvolgimento dell'imputato nella diretta gestione di "una filiera" di spaccio, con acquisizione sia di sostanze di varia natura, e contabilizzate in ca. 400 gr. mensili, che di gestione della cessione a vari soggetti: da qui la corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1- bis, d.P.R. 309/1990 e la esclusione della configurabilità della fattispecie lieve.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1076/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La pervicacia e proclività a delinquere, attestata dai precedenti e risultata in linea con il nuovo reato, è stata correttamente valorizzata ai fini dell'applicazione della recidiva, del diniego delle generiche e della individuazione della pena: i correlativi motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente infondati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico qualificato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa sostanze soggette a restrizione caso poco grave
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN KHEMAIS MAHER nato il 27/11/1975 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova (le conversazioni intercettate) ai fini del coinvolgimento dell'imputato nella diretta gestione di "una filiera" di spaccio, con acquisizione sia di sostanze di varia natura, e contabilizzate in ca. 400 gr. mensili, che di gestione della cessione a vari soggetti: da qui la corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1- bis, d.P.R. 309/1990 e la esclusione della configurabilità della fattispecie lieve.

La pervicacia e proclività a delinquere, attestata dai precedenti e risultata in linea con il nuovo reato, è stata correttamente valorizzata ai fini dell'applicazione della recidiva, del diniego delle generiche e della individuazione della pena: i correlativi motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente infondati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consiglirjelatore Il Prs;