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Ordinanza — n. 1075/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1075/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMAOUI BRAHIM nato il 29/12/1967 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, ult. comma, cod. pen. non ravvisabile in presenza dello "spontaneo" rientro nell'abitazione (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 1075/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, ult. comma, cod. pen. non ravvisabile in presenza dello "spontaneo" rientro nell'abitazione (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479);

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione circostanza attenuante esenzione dalla pena partecipazione al reato recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMAOUI BRAHIM nato il 29/12/1967 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, ult. comma, cod. pen. non ravvisabile in presenza dello "spontaneo" rientro nell'abitazione (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere e tore Il Prélsi ente